11 febbraio 2026
La Corte di Cassazione rinvia per motivi formali la sentenza sullo stabilimento Eternit di Casale Monferrato
La mancata traduzione comporta la violazione del diritto di difesa.
L’11 febbraio 2026 la Corte Suprema di Cassazione ha rinviato per motivi formali al giudice di grado precedente la sentenza emessa nel procedimento Eternit bis relativo all’ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato. La Corte ha accertato che la sentenza di secondo grado del 17 aprile 2025 non era stata notificata all’imputato Stephan Schmidheiny in una lingua a lui comprensibile.
Secondo il diritto processuale italiano, ciò viola il diritto di difesa e comporta la nullità della sentenza in quanto atto. Il procedimento è pertanto rinviato al giudice di grado precedente esclusivamente per sanare tale vizio formale. La Corte d’Appello di Torino deve tradurre in tedesco la sentenza esistente e notificarla all’imputato e alla sua difesa. Successivamente, le parti avranno nuovamente la possibilità di proporre ricorso alla Corte di Cassazione. La decisione non comporta alcuna valutazione nel merito, da parte della Suprema Corte, delle questioni di colpevolezza o di causalità. A seguito della decisione, la condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione non è definitiva.
La difesa sottolinea che il rispetto delle garanzie elementari dello Stato di diritto – in particolare il diritto a un processo equo e a una difesa effettiva – è presupposto di qualsiasi giudizio penale, anche nei procedimenti di grande sensibilità sociale.
Stato attuale: La sentenza è stata notificata a Stephan Schmidheiny in traduzione tedesca all’inizio di aprile 2026. La difesa ha proposto nuovamente ricorso il 15 maggio 2026. L’udienza dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione è fissata per il 10 novembre 2026.
22 marzo 2025
La Corte di Cassazione annulla la condanna nel procedimento Eternit relativo a Cavagnolo
Terzo annullamento consecutivo di una condanna di secondo grado – il procedimento Cavagnolo si prescrive ad aprile 2025.
Il 21 marzo 2025 la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado di Stephan Schmidheiny nel procedimento Eternit bis relativo all’ex stabilimento di Cavagnolo, rinviando il procedimento al giudice di grado precedente per vizi nella valutazione delle prove. È degno di nota che la stessa Procura Generale abbia chiesto in udienza l’annullamento, poiché il nesso causale non era stato motivato in modo solido neppure nel secondo giudizio d’appello.
Nel dicembre 2024 – dopo una prima sentenza anch’essa annullata dalla Suprema Corte nel maggio 2024 – la Corte d’Appello di Torino aveva nuovamente condannato Stephan Schmidheiny per l’omicidio colposo di un ex lavoratore a una pena di un anno e otto mesi di reclusione con sospensione condizionale. La Suprema Corte ha annullato anche questa sentenza. Secondo la difesa, un terzo giudizio d’appello non è possibile per ragioni di tempo: il procedimento Cavagnolo si prescrive in aprile 2025.
La Suprema Corte ha così annullato per la terza volta consecutiva una condanna di secondo grado: oltre alle due decisioni su Cavagnolo, anche quella nel procedimento di Napoli (febbraio 2025).
Per inquadrare la vicenda: un tribunale di Torino aveva in precedenza valutato in senso opposto lo stesso decesso. Con sentenza del 4 novembre 2015, il Tribunale di Torino, in primo grado, aveva assolto quattro ex responsabili locali dello stabilimento anche nel caso di questo lavoratore. Secondo gli accertamenti del tribunale, l’esposizione alle fibre nello stabilimento era fortemente diminuita a partire dalla metà degli anni Settanta grazie a innovazioni tecniche; non è stato possibile dimostrare un contributo della successiva esposizione, nettamente inferiore, all’insorgenza della malattia. Il lavoratore interessato era impiegato nella lavorazione dell’amianto dagli anni Cinquanta – circa vent’anni prima dell’inizio del periodo attribuito a Stephan Schmidheiny.
Stato attuale: La Corte d’Appello di Torino terrà udienza il 3 dicembre 2026. Secondo la difesa, il caso è prescritto in aprile 2025. La difesa chiede l’assoluzione nel merito; quantomeno, deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
20 febbraio 2025
La Corte di Cassazione annulla la condanna nel procedimento Eternit relativo a Napoli
Secondo annullamento di una condanna di Stephan Schmidheiny nell’arco di un anno – il procedimento torna a Napoli per un nuovo giudizio.
Il 19 febbraio 2025 la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado di Stephan Schmidheiny nel procedimento Eternit bis relativo all’ex stabilimento Eternit di Napoli Bagnoli, rinviando il procedimento alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio. Nel giugno 2024 la Corte d’Appello aveva condannato Stephan Schmidheiny a tre anni e sei mesi di reclusione per l’omicidio colposo di un ex lavoratore.
La Suprema Corte ha così annullato per la seconda volta nell’arco di un anno una condanna di Stephan Schmidheiny. Già nel maggio 2024 aveva annullato la condanna nel procedimento relativo allo stabilimento di Cavagnolo, poiché il giudice di grado precedente non aveva motivato in modo solido il nesso causale individuale.
Il procedimento era iniziato nel 2019 con un’imputazione per omicidio volontario di otto persone – sei ex dipendenti e due residenti. Nell’aprile 2022 la Corte d’Assise di primo grado ha escluso il dolo, ha assolto Stephan Schmidheiny in un caso e ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione in sei casi. È stato condannato unicamente per l’omicidio colposo di un ex lavoratore, che aveva lavorato nello stabilimento dal 1954 al 1985, di cui oltre vent’anni prima del periodo a partire da giugno 1976 attribuito a Stephan Schmidheiny.
La difesa sottolinea: una condanna penale presuppone la prova che la condotta di una determinata persona abbia causato la morte di un determinato individuo. Secondo la difesa, in presenza di esposizioni all’amianto protrattesi per decenni e provenienti da fonti molteplici, tale prova non può essere fornita secondo i criteri del diritto penale. La difesa si attende che i giudici di Napoli, così come quelli del procedimento relativo a Casale Monferrato, applichino tali criteri.
Stephan Schmidheiny è sottoposto da circa vent’anni a procedimenti penali in Italia. Essi riguardano il periodo dal 1976 al 1986, durante il quale il gruppo svizzero Eternit era l’azionista principale della società italiana Eternit SpA. La lavorazione dell’amianto era allora legale; l’Italia l’ha vietata solo nel 1992. Stephan Schmidheiny non ha mai fatto parte del consiglio di amministrazione né del management di Eternit SpA. In quel periodo il gruppo svizzero Eternit, in qualità di azionista, ha messo a disposizione della società oltre 80 miliardi di lire, una parte considerevole dei quali destinata alla sicurezza sul lavoro e alla riduzione delle emissioni. Dal 2008 Stephan Schmidheiny offre inoltre, su base volontaria, indennizzi a ex dipendenti e residenti affetti da malattie asbesto-correlate.
Stato attuale: Le motivazioni sono state depositate il 17 aprile 2025 (sentenza n. 15220/2025). La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di grado precedente non potesse desumere dalla durata e dall’intensità dell’esposizione un’accelerazione del decorso della malattia nel caso concreto, e ha richiesto riscontri specifici al caso. Nel procedimento riaperto, la Corte d’Appello di Napoli ha sentito il 23 giugno 2026 la consulente tecnica medica della Procura. La prossima udienza si terrà l’8 ottobre 2026.
10 maggio 2024
La Corte di Cassazione annulla la condanna nel procedimento Eternit relativo a Cavagnolo
Primo annullamento di una condanna di Stephan Schmidheiny nei procedimenti Eternit bis – il procedimento torna alla Corte d’Appello di Torino.
Il 9 maggio 2024 la Corte Suprema di Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado di Stephan Schmidheiny nel procedimento Eternit bis relativo all’ex stabilimento Eternit di Cavagnolo (Piemonte), rinviando il procedimento alla Corte d’Appello di Torino per un nuovo giudizio. Nel febbraio 2023 la Corte d’Appello aveva condannato Stephan Schmidheiny per l’omicidio colposo di un ex lavoratore a una pena di un anno e otto mesi di reclusione con sospensione condizionale. Lo aveva invece assolto dall’accusa di omicidio colposo di una persona residente nei pressi dello stabilimento.
Lo stabilimento di Cavagnolo è stato chiuso nel 1982. Il lavoratore deceduto vi era impiegato dal 1955, oltre vent’anni prima del periodo a partire da giugno 1976 attribuito a Stephan Schmidheiny. Nel 2015 un tribunale di Torino aveva valutato in senso opposto lo stesso decesso: il giudice di primo grado aveva assolto ex responsabili locali dello stabilimento, poiché non era stato possibile dimostrare un contributo della successiva esposizione, nettamente inferiore, all’insorgenza della malattia.
Con questa decisione la Suprema Corte annulla per la prima volta una condanna di Stephan Schmidheiny nei procedimenti Eternit bis. La difesa si attende che la Corte d’Appello di Torino, così come i giudici dei procedimenti relativi a Napoli e a Casale Monferrato, applichino con coerenza il criterio della causalità individuale: una condanna penale presuppone la prova che la condotta di una determinata persona abbia causato la morte di un determinato individuo.
Stephan Schmidheiny è sottoposto da circa vent’anni a procedimenti penali in Italia. Essi riguardano il periodo dal 1976 al 1986, durante il quale il gruppo svizzero Eternit era l’azionista principale della società italiana Eternit SpA. La lavorazione dell’amianto era allora legale; l’Italia l’ha vietata solo nel 1992. Stephan Schmidheiny non ha mai fatto parte del consiglio di amministrazione né del management di Eternit SpA. Dal 2008 offre, su base volontaria, indennizzi a ex dipendenti e residenti affetti da malattie asbesto-correlate.
Stato attuale: Le motivazioni sono state depositate il 25 luglio 2024 (sentenza n. 30615/2024). La Suprema Corte ha censurato la motivazione sul nesso causale. Nel dicembre 2024 la Corte d’Appello di Torino ha nuovamente condannato Stephan Schmidheiny; la Suprema Corte ha annullato anche questa sentenza nel marzo 2025 (cfr. comunicato del 22 marzo 2025).